Art. 17.

      1. All'articolo 17 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 6-bis»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I membri degli organi di direzione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6-bis hanno diritto a permessi non retribuiti, nella misura e alle condizioni disposte dai contratti collettivi».